Perché scegliere ACLI Service Palermo?
In una società come la nostra, nella quale il tempo è un valore preziosissimo e gli adempimenti e gli obblighi fiscali sono tanti e spesso complessi, rivolgersi a dei professionisti del settore da oltre 50 anni può fare la differenza. Questi sono solo alcuni dei motivi per scegliere ACLI Service Palermo:
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Il portale myCAF
Il CAF ACLI mette a disposizione, anche sul Web, tutta la sua competenza in ambito fiscale, creando myCAF.
Domande Frequenti
Il 730 precompilato è una normale dichiarazione dei redditi che dal 2015 viene predisposta direttamente dall’Agenzia delle Entrate sulla base di dati anagrafici/reddituali in suo possesso e in parte comunicati da soggetti esterni.
Si, dal 2 dicembre 2016 non è più obbligatorio, per importi superiori a € 1.000, pagare l’F24 mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate oppure tramite i servizi di home banking. È possibile, per i contribuenti non titolari di partita Iva, effettuare i pagamenti F24 in via telematica o tramite le modalità tradizionali.
Per accedere al bonus sociale (o bonus energia) occorre un reddito ISEE uguale o inferiore a € 7.500 annuali. Al bonus avranno diritto anche le famiglie che abbiano un componente del nucleo familiare in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’uso di macchinari salvavita.
In linea generale, a differenza delle prestazioni rese dal fisioterapista, che sono qualificate come vera e propria attività medico-sanitaria, e come tale suscettibile di detrazione, l’attività svolta dall’osteopata non è qualificata giuridicamente come attività medico-sanitaria, e pertanto non è detraibile ai fini dell’Irpef. Però, come indica l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 11/E del maggio 2014, “le spese per prestazioni di osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono comunque detraibili se rese da iscritti a dette professioni sanitarie”. Nella sostanza, la cura osteopatica in sè è detraibile se effettuata presso un medico regolarmente iscritto alla professione. Se invece viene effettuata presso un osteopata (non qualificato come medico) la fattura non è detraibile.
È sufficiente che la convivenza tra il possessore dell’immobile e il familiare che sostiene le spese di ristrutturazione sussista dall’inizio alla fine dei lavori, e comunque nel momento in cui vengono effettuate le spese stesse.
Sì. L’Agenzia delle Entrate ha spiegato più volte che la sostituzione della caldaia, essendo annoverata tra i lavori di manutenzione straordinaria, dà automaticamente diritto al bonus mobili.
Intestare il bonifico a nome del figlio non è regolare. Chi effettua l’erogazione deve anche intestarsi il bollettino.
Dal 1° gennaio 2012, secondo quanto disposto dalla manovra Salva-Italia di Monti (Dl 201/2011), “in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di ristrutturazione, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica della stessa unità immobiliare”. Di conseguenza, qualora nell’atto di vendita fosse specificata, previo accordo con l’acquirente, la volontà da parte del venditore di continuare a godere delle quote di detrazione non ancora applicate, il beneficio continuerebbe ad essergli accordato; se invece al momento della vendita non fosse siglato nessun accordo, e quindi non fosse indicato nulla sull’atto di cessione, la detrazione restante verrebbe trasferita automaticamente all’acquirente.
Se il comodato è stato registrato prima dell’effettuazione dei lavori, allora sì, in qualità di comodatario il richiedente può detrarre le spese relative alla ristrutturazione, anche se non risiede nell’immobile. Le detrazioni del 50 o 65% si applicano infatti a prescindere dal fatto che si abbia o meno la residenza nell’immobile dove si sono svolti gli interventi.
Le carte prepagate non dotate di IBAN devono essere inserite (nella colonna denominata “Tipo Rapporto”) con il codice 99.
Anche per le unioni civili siglate fra persone dello stesso sesso si aprono le porte della dichiarazione congiunta. Difatti, a seguito del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate recante data 1° marzo, le istruzioni del 730/2017 sono state modificate con l’aggiunta della seguente frase: “In base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, le parole ‘coniuge’, ‘coniugi’ o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”. Per maggiori informazioni contattaci, uno dei nostri operatori sarà lieto di aiutarti.